
Il caso di Global Starnet e HBG Gaming è relativo al mancato collegamento degli apparecchi da gioco delle due società alla rete dell’AAMS tra il 2004 e il 2007. Nel 2016 il giudice contabile in appello ha condannato le due aziende a pagare 72 milioni (HBG) e 335 (Global Starnet) milioni di euro per i danni causati allo Stato a causa del ritardo con cui avevano istituto la rete di slot.
Nel 2017 i due gestori hanno presentato un ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza. Tuttavia l’organo supremo ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti e sono stati avviati altri due giudizi. Il primo di fronte al TAR per il ritardo della creazione della rete di slot nel 2014 e il secondo di fronte alla Corte dei Conti per il danno erariale causato dalle innosservanze e dalla mancanza di controllo sugli apparecchi da parte del regolatore e infine dall’impossibilità di impedire all’offerta illecita di giochi.
Nel 2011 il Consiglio di Stato ha riconosciuto non colpevoli HBG e Global Starnet, annullando le penali del regolatore. Nel 2015 invece la Terza Sezione d’Appello della Corte dei Conti ha sanzionato i concessionari per il danno erariale allo Stato.
La Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi sulla vicenda e decidere se i suddetti giudizi avessero oggetti diversi. Inoltre l’organo supremo ha dovuto deliberare se nel caso si trattasse di inadempimento del contratto e del danno erariale.
I legali dei due concessionari hanno ritenuto che la Corte dei Conti si fosse sovrapposta al Consiglio di Stato e che il giudice contabile avesse violato il principio ne bis in idem. Spettava alla Corte di Cassazione determinare se i due collegi si fossero sovrapposti.
La sentenza della Corte di Cassazione

Il danno derivante dall’incapacità di raggiungere i suddetti scopi doveva essere identificato nello sperpero delle risorse finanziarie utilizzate per raggiungere l’obiettivo, nelle entrate inferiori e nel mancato controllo di legalità.
Nella sentenza, i giudici della Corte Suprema hanno sottolineato che lo scopo dei due sistemi di controllo è completamente separato e non sovrapponibile. Il gioco d’azzardo realizzato dai videogiochi nel frattempo era considerato lecito in quanto poteva essere svolto grazie alla concessione amministrativa finalizzata al contrastare gli eventuali abusi e la ludopatia.
Per questo scopo particolare per i concessionari erano previsti costi sostanziali per la creazione di una rete telematica completa da attuare insieme al sistema di verifica della trasparenza economica del flusso dai giochi. Secondo la Corte di Cassazione, la mancata predisposizione del primo dei sistemi di connessione e controllo può essere giustificato nel contesto delle dinamiche contrattuali, in correlazione e confronto con le altre obbligazioni, e tenendo conto della novità della strumentazione. Tuttavia, non riguarda il controllo dell’efficacia e dell’effettività del sistema, rispetto al quale il parametro dell’attuazione di l’interesse pubblico.
Così, all’interno della separazione tra i due ambiti, secondo la Corte Suprema la proporzionalità riguarda i meriti dell’audit svolto dalla Corte dei Conti e non la giurisdizione. La questione del pregiudizio unitario in euro non è considerata rilevante, poiché la dedotta violazione del principio eurounitario della concorrenza non aveva incidenza sul rapporto tra le due giurisdizioni.

 
 
 
